COMITATO FIERA S. LUIGI - ARCETO

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COMITATO FIERA S.LUIGI - ARCETO

Via Pagliani

42010 Arceto (RE)

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STATUTO AGGIORNATO

ai sensi dell’art. 111, comma 4-quinquies DPR 917/86

come previsto dall’art. 5 commi 3 e 4 Dlgs 4/12/97 n. 460

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ART. 1 ( Configurazione )

Il Comitato Fiera S.Luigi - Arceto è un’associazione senza scopo di lucro, libera e apolitica.

ART. 2 ( Oggetto sociale )

L’associazione si propone l’organizzazione diretta delle celebrazioni della annuale Fiera di San Luigi in Arceto, nonché la promozione di ogni altra attività culturale, artistica e ricreativa che contribuisca alla valorizzazione del patrimonio culturale locale e allo sviluppo dell’aggregazione sociale.    

A tal fine l’associazione ( d’ora in poi CFSLA ) intende ricercare, quando possibile, la collaborazione degli Enti e dei gruppi locali che agiscono nello stesso campo di attività, operando in stretto collegamento con gli organismi comunali competenti.

L'Associazione potrà accettare sponsorizzazioni e attivare forme di pubblicità commerciale finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 3 ( Durata )

La durata del CFSLA è illimitata nel tempo.

Lo scioglimento è deciso dall’assemblea degli associati con le maggioranze qualificate di cui all’art. 10.

ART. 4 ( Associati )

Il numero degli associati è illimitato, ma il loro ingresso è subordinato al voto unanime del Consiglio Direttivo.

Possono entrare a fare parte del CFSLA tutte le persone fisiche che dimostrino buona condotta morale e civile e che intendano collaborare attivamente alle attività promosse dall’associazione, in via continuativa e senza alcun limite di temporaneità.

Tutti gli associati prestano la loro attività a titolo completamente gratuito, senza diritto ad alcun compenso da parte del CFSLA, qualunque sia l’entità di tempo e di lavoro a questo dedicato, salvo il normale rimborso delle spese sostenute, per conto dell’associazione, nello svolgimento delle proprie mansioni.

A tutti gli associati, senza alcuna esclusione, è riconosciuto:

a) il diritto di prendere parte con pieno diritto di voto alle assemblee dell’associazione, qualunque sia l’oggetto della deliberazione, ivi comprese le modifiche dello Statuto o dei regolamenti interni e la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

b) la piena eleggibilità a tutte le cariche previste dallo Statuto stesso.

La quota o il contributo associativo non sono rivalutabili e sono assolutamente intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

La quota o il contributo associativo non sono rivalutabili e sono assolutamente intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

La qualifica di associato si perde per esclusione, per recesso o per causa di morte.

ART. 5 ( Esclusione )

L’esclusione dell’associato viene deliberata dall’assemblea, con la maggioranza dei  2/3 degli iscritti, nel caso in cui l’associato:

a)    tenga un comportamento anche solo potenzialmente compromettente per l’attività o per l’immagine dell’associazione;

b)   non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni o delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell’associazione;

c)     svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione;

d)    arrechi in qualsiasi modo danni gravi, anche morali, all’associazione;

e)    ometta, senza giustificato motivo, il versamento della quota associativa annuale.

ART. 6 ( Recesso)

Ogni associato può recedere dal CFSLA liberamente ed in qualsiasi momento, senza diritto ad alcuna liquidazione o compenso per l’opera prestata.

Il recesso, ampiamente motivato, deve essere comunicato per iscritto al Presidente e viene ratificato dall’assemblea degli associati.

ART. 7  ( Patrimonio )

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

a)   contributi erogati da Enti Pubblici;

b)   quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;

c)    oblazioni, contributi e liberalità di privati o imprese;

d)   proventi da attività accessorie occasionali ;

ART. 8 ( Esercizio sociale e Rendiconto )

L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea degli associati.

Il Rendiconto deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e deve essere messo a disposizione degli associati  mediante  deposito presso la sede dell’associazione entro 10 giorni dalla data dell’approvazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 9 ( Organi dell’associazione )

Gli organi dell’associazione sono l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

ART. 10 ( Assemblea )

L'Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è convocata  dal Consiglio Direttivo, in forma ordinaria o straordinaria.

Ogni associato dove intervenire personalmente alle assemblee, non essendo ammesse deleghe, e vi esprime un solo voto, qualunque sia il valore della quota, partecipazione o contributo versato.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro il primo quadrimestre, per deliberare in ordine all’approvazione del rendiconto economico e finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo, provvede alla nomina delle cariche sociali e definisce gli indirizzi generali dell’associazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza relativa dei presenti e con la presenza di almeno la meta' degli associati iscritti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti .

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione. Viene convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno 3/10 dei soci con lettera motivata.

Per le modifiche dello Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART.11 ( Consiglio Direttivo )

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri scelti fra gli associati, i quali restano in carica per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, e può nominare un Cassiere, un Segretario e un Magazziniere.

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma sociale del CFSLA e definisce le linee guida dell’attività associativa nel rispetto delle deliberazioni assembleari e dei regolamenti interni: in caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o telefono non meno di tre giorni prima della adunanza.  Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri  per la gestione dell'associazione.

Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

a)   curare l'esecuzione delle deliberazione assembleari

b)   redigere il rendiconto economico e finanziario della gestione;

c)  compilare o deliberare i regolamenti interni nel rispetto dell'oggetto sociale;

d)   stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;

e)   deliberare circa l’ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

g)  compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvederà a sostituirli, tramite cooptazione.  Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 12  ( Scioglimento )

In caso di scioglimento dell'associazione l’assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di liquidazione, previo rimborso agli associati di loro eventuali crediti e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662, deve essere destinato a fini di pubblica utilità, con preferenza ad organismi che operano, senza fine di lucro, nello stesso settore di attività, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.13 ( Norme finali )

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti non commerciali.

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Il presente Statuto è il risultato dell’aggiornamento ai sensi di legge di quello firmato dai soci all’atto della costituzione dell’associazione ,  e si presenta per la registrazione, come richiesto dall’art.111, c.4-quinquies DPR  917/86.       Arceto, 15/12/98

                              Il Legale Rappresentante

                                     Lorenzo Catellani

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