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COMITATO FIERA
S.LUIGI - ARCETO Via Pagliani 42010 Arceto
(RE) ______________________________________________________________________________ STATUTO AGGIORNATOai
sensi dell’art. 111, comma 4-quinquies DPR 917/86 come
previsto dall’art. 5 commi 3 e 4 Dlgs 4/12/97 n. 460 ______________________________________________________________________________ ART. 1 ( Configurazione ) Il
Comitato Fiera S.Luigi - Arceto è un’associazione senza scopo di lucro,
libera e apolitica. ART. 2 ( Oggetto sociale ) L’associazione
si propone l’organizzazione diretta delle celebrazioni della annuale Fiera di
San Luigi in Arceto, nonché la promozione di ogni altra attività culturale,
artistica e ricreativa che contribuisca alla valorizzazione del patrimonio
culturale locale e allo sviluppo dell’aggregazione sociale.
A
tal fine l’associazione ( d’ora in poi CFSLA ) intende ricercare, quando
possibile, la collaborazione degli Enti e dei gruppi locali che agiscono nello
stesso campo di attività, operando in stretto collegamento con gli organismi
comunali competenti. L'Associazione
potrà accettare sponsorizzazioni e attivare forme di pubblicità commerciale
finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale. ART. 3 ( Durata ) La
durata del CFSLA è illimitata nel tempo. Lo scioglimento è deciso dall’assemblea
degli associati con le maggioranze qualificate di cui all’art. 10. ART. 4 ( Associati ) Il
numero degli associati è illimitato, ma il loro ingresso è subordinato al voto
unanime del Consiglio Direttivo. Possono
entrare a fare parte del CFSLA tutte le persone fisiche che dimostrino buona
condotta morale e civile e che intendano collaborare attivamente alle attività
promosse dall’associazione, in via continuativa e senza alcun limite di
temporaneità. Tutti
gli associati prestano la loro attività a titolo completamente gratuito, senza
diritto ad alcun compenso da parte del CFSLA, qualunque sia l’entità di tempo
e di lavoro a questo dedicato, salvo il normale rimborso delle spese sostenute,
per conto dell’associazione, nello svolgimento delle proprie mansioni. A
tutti gli associati, senza alcuna esclusione, è riconosciuto: a)
il diritto di prendere parte con pieno diritto di voto alle assemblee
dell’associazione, qualunque sia l’oggetto della deliberazione, ivi comprese
le modifiche dello Statuto o dei regolamenti interni e la nomina degli organi
direttivi dell’associazione; b)
la piena eleggibilità a tutte le cariche previste dallo Statuto stesso. La
quota o il contributo associativo non sono rivalutabili e sono assolutamente
intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La
quota o il contributo associativo non sono rivalutabili e sono assolutamente
intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La
qualifica di associato si perde per esclusione, per recesso o per causa di
morte. ART. 5 ( Esclusione ) L’esclusione
dell’associato viene deliberata dall’assemblea, con la maggioranza dei
2/3 degli iscritti, nel caso in cui l’associato: a)
tenga un comportamento anche solo potenzialmente compromettente per
l’attività o per l’immagine dell’associazione; b)
non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali
regolamenti interni o delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi
dell’associazione; c)
svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi
dell’associazione; d)
arrechi in qualsiasi modo danni gravi, anche morali, all’associazione; e)
ometta, senza giustificato motivo, il versamento della quota associativa
annuale. ART. 6 ( Recesso) Ogni
associato può recedere dal CFSLA liberamente ed in qualsiasi momento, senza
diritto ad alcuna liquidazione o compenso per l’opera prestata. Il
recesso, ampiamente motivato, deve essere comunicato per iscritto al Presidente
e viene ratificato dall’assemblea degli associati. ART. 7
( Patrimonio ) Il
patrimonio dell’associazione è costituito da: a)
contributi erogati da Enti Pubblici; b)
quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo; c)
oblazioni, contributi e liberalità di privati o imprese; d)
proventi da attività accessorie occasionali ; ART. 8 ( Esercizio sociale e
Rendiconto ) L’esercizio
sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro
tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve
predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea
degli associati. Il
Rendiconto deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio e deve essere messo a disposizione degli
associati mediante
deposito presso la sede dell’associazione entro 10 giorni dalla data
dell’approvazione. E’
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. ART. 9 ( Organi dell’associazione
) Gli
organi dell’associazione sono l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo. ART. 10 ( Assemblea ) L'Assemblea
è l’organo sovrano dell’associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo, in forma ordinaria o straordinaria.
Ogni
associato dove intervenire personalmente alle assemblee, non essendo ammesse
deleghe, e vi esprime un solo voto, qualunque sia il valore della quota,
partecipazione o contributo versato. L'Assemblea
ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro il primo quadrimestre,
per deliberare in ordine all’approvazione del rendiconto economico e
finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo, provvede alla nomina delle
cariche sociali e definisce gli indirizzi generali dell’associazione. Le
deliberazioni dell’Assemblea ordinaria
sono prese a maggioranza relativa dei presenti e con la presenza di almeno
la meta' degli associati iscritti. In
seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli
associati presenti . L'assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento
dell’associazione. Viene convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene
opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno 3/10 dei soci con lettera
motivata. Per
le modifiche dello Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per
deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati. ART.11 ( Consiglio Direttivo ) Il Consiglio Direttivo è composto da
cinque membri scelti fra gli associati, i quali restano in carica per la durata
di tre anni e sono rieleggibili. Il
Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, e
può nominare un Cassiere, un Segretario e un Magazziniere. Il
Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la
firma sociale del CFSLA e definisce le linee guida dell’attività associativa
nel rispetto delle deliberazioni assembleari e dei regolamenti interni: in caso
di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice
Presidente. Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi
sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3
membri. La
convocazione è fatta a mezzo lettera o telefono non meno di tre giorni prima
della adunanza. Le sedute sono
valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta,
a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo: a)
curare l'esecuzione delle deliberazione assembleari b)
redigere il rendiconto economico e finanziario della gestione; c)
compilare o deliberare i regolamenti interni nel rispetto dell'oggetto
sociale; d)
stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali; e)
deliberare circa l’ammissione, il recesso e l'esclusione degli
associati; g)
compiere tutti gli atti e le
operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione. In
caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvederà a
sostituirli, tramite cooptazione. Se
viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare
l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. ART. 12
( Scioglimento ) In
caso di scioglimento dell'associazione l’assemblea nominerà uno o più
liquidatori, scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Il
patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di liquidazione, previo
rimborso agli associati di loro eventuali crediti e sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662, deve
essere destinato a fini di pubblica utilità, con preferenza ad organismi che
operano, senza fine di lucro, nello stesso settore di attività, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge. ART.13 ( Norme finali ) Per
quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto
applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in
materia di Enti non commerciali. ____________________________________________________________________________ Il
presente Statuto è il risultato dell’aggiornamento ai sensi di legge di
quello firmato dai soci all’atto della costituzione dell’associazione ,
e si presenta per la registrazione, come richiesto dall’art.111,
c.4-quinquies DPR 917/86. Arceto, 15/12/98
Il Legale Rappresentante
Lorenzo Catellani |